Art. 3.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare ai sensi degli articoli 1 e 2.
      2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

 

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